Falso in bilancio

La Cassazione mette ko il falso in bilancio così come modificato dalla legge 69 del 2015. D’ora in avanti saranno pochissimi i caso di punibilità. La nuova norma è stata infatti interpretata nel senso che l’imprenditore può essere condannato quando espone fatti non veri, ad esclusione delle valutazioni.È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 33774 del 30 luglio 2015, ha assolto dall’accusa per bancarotta mediante il falso in bilancio l’ex sondaggista di Berlusconi, Luigi Crespi.

Al legislatore, in poche parole, è bastato eliminare dall’articolo 2621 del codice civile la locuzione «ancorché oggetto di valutazioni», per ridurre drasticamente la possibilità di una condanna. In 150 pagine di motivazioni i Supremi giudici spiegano, fra le altre cose, che il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l’art. 2638 cod. civ., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi, anche se subito dopo la riforma è stato sostenuto come non possa del tutto escludersi che l’eliminazione di qualsiasi espresso riferimento a questi ultimi sia da imputarsi alla ritenuta superfluità di una loro evocazione.

Tale tesi si fonda soprattutto sul dichiarato timore di una riduzione della portata operativa della normativa e finisce per fare ricorso soprattutto a una interpretazione sistematica, partendo dall’assunto che le voci di bilancio sono costituite quasi interamente da valutazioni.

 

 

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